1. Il servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro o con i dirigenti:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) nell'elaborazione delle misure preventive e protettive, nonché delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e per i relativi sistemi di controllo;
c) nella promozione di programmi d'informazione e di formazione dei lavoratori;
d) alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'articolo 18;
e) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 28.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.