Art. 16.
(Compiti del servizio di prevenzione e protezione).

      1. Il servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro o con i dirigenti:

          a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

          b) nell'elaborazione delle misure preventive e protettive, nonché delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e per i relativi sistemi di controllo;

          c) nella promozione di programmi d'informazione e di formazione dei lavoratori;

          d) alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'articolo  18;

          e) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 28.

      2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.